Art. 22.
(Fondo di solidarietà per la famiglia).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito il Fondo di solidarietà per la famiglia, con una dotazione complessiva pari a 2,4 miliardi di euro, da costituire con quote di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. A decorrere dall'anno 2010, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate.